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  • toni e silvi : Ciao Giovanotti, il Signore sia la vostra forza
  • Alessandro : Un abbraccio nel Signore a voi tutti fratelli. Possa il Signore della gioia ricolmarvi di ogni bene
  • Alessia : Dal 29 al 31 Gennaio, presso la nostra sede operativa in Oriolo Romano via della stazione alle ore 21 si terrà il seminario "La visione dello scopo secondo Dio" per dettagli e prenotazioni ( gratuite)leggere qui in basso nello spazio dedicato agli eventi.
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  • Alessia : Il Signore della vita doni a ciascuno di voi ogni pienezza nel Suo amore. Buon anno nel Signore
  • Lucia : tanti cari auguri a tutti voi! :)
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statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE IL COMANDAMENTO NUOVO
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
E’ costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile una associazione denominata “Il Comandamento Nuovo O.N.L.U.S”.
L’ente è un’associazione cristiana, di carattere privato, non lucrativa e di utilità sociale.
ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA
L’associazione ha durata illimitata ed ha sede legale, in Manziana, via Poggio della Torre n° 44 (quarantaquattro), uffici periferici possono essere istituiti su delibera del Consiglio Direttivo il quale fisserà le norme per l’istituzione ed il funzionamento degli stessi.
ARTICOLO 3 - SCOPO
L’associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini politici, ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento al settore dell’assistenza sociale, della formazione, della beneficienza e dell’istruzione, rivolta a persone disagiate.
L’associazione si propone di:
- tutelare la vita dal concepimento fino al suo naturale esito:
· sostenendo le famiglie che nell’arco della gravidanza si trovino ad affrontare gravi patologie o malformazioni riguardanti il bambino concepito, o addirittura incompatibile con la vita, offrendo sostegno spirituale, psicologico e medico;
· offrendo sostegno a chi si trovi in condizioni psico-fisiche di disagio per una gravidanza indesiderata;
· fornendo supporto a chi si trovi nella condizione di affrontare le conseguenze psicologiche e spirituali dell’aborto volontario;
· sostenendo i malati terminali e le loro famiglie;
- realizzare progetti di sostegno e beneficienza a favore di chi è in situazioni di disagio in modo particolare i minori abbandonati, gli orfani, i malati, i profughi e gli oppressi;
- sostenere psicologicamente e spiritualmente le vittime degli abusi fisici, sessuali, psicologici;
- promuovere, sostenere, sviluppare, difendere le comunità e le famiglie cristiane rivolgendosi particolarmente a quelle che si trovino in situazioni di disagio economico e di emarginazione;
- promuovere e sostenere l’istruzione dei giovani disagiati in particolar modo nei paesi ove essa sia carente;
- occuparsi delle vittime del pregiudizio, della discriminazione, dell’ignoranza, degli abusi, delle calamità naturali, della guerra.
Inoltre, l’associazione si propone di affermare ovunque e con ogni mezzo indicato dalla Parola di Dio nella Bibbia , in modo particolare con i doni dello Spirito Santo, i Ministeri, la Preghiera:
- la dignità di ogni essere umano quale figlio di Dio secondo quanto predicato da Gesù Cristo;
- attualizzare il potenziale della Pentecoste nella vita ordinaria di ogni cristiano;
- sostenere la promozione e lo sviluppo dell’evangelizzazione favorendo e curando la formazione cristiana e la diffusione della Parola di Dio con ogni mezzo, sviluppando la formazione ai servizi ministeriali carismatici ed alla leadership cristiana nella società;
- diffondere ovunque e con le più varie forme il Vangelo.
A tali fini, l’associazione potrà svolgere tutte le attività strumentali al raggiungimento dello scopo, ma comunque ad esse strettamente connesse ed, in particolare:
- potrà organizzare concerti, workshop, incontri, conferenze, seminari di approfondimento, congressi, incontri di preghiera, video conferenze;
- potrà sviluppare attività editoriali, radiofoniche, televisive, discografiche, cinematografiche, di pubblicazione e diffusione di riviste, libri, quaderni di approfondimento, opere musicali in cd e quant’ altro, nonché video e filmati;
- potrà compiere operazioni volte al reperimento delle risorse finanziarie ritenute necessarie, ma comunque e sempre strumentali e connesse al raggiungimento dello scopo come sopra definito.
ARTICOLO 4 - FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’associazione , è costituito:
- dalle quote d’iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione e dai beni acquistati con esse;
- dalle quote annuali associative e dai beni acquistati con esse;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da contributi volontari, lasciti e donazioni;
- da fondi derivanti da raccolte effettuate occasionalmente mediante sottoscrizioni pubbliche, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- dagli eventuali contributi erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali in attuazione degli scopi istituzionali;
- dalle risorse finanziarie acquisite mediante lo svolgimento di eventuali attività svolte dall’associazione.
E’ posto il divieto assoluto di ripartire qualsiasi somma a titolo di utile riserva o fondi diversamente denominati a favore dei soci o di terzi.
E’ fatto obbligo di impegnare i suddetti utili per la realizzazione delle attività istituzionali e direttamente connesse.
ARTICOLO 5 – PERIODO DI CONTRIBUZIONE E IMPORTO DELLE QUOTE
Le quote annuali associative sono dovute per anno solare.
La quota di iscrizione all’associazione vale come quota associativa annuale per il primo anno d’iscrizione.
L’importo delle quote d’iscrizione e delle quote associative è stabilito mediante deliberazione annuale del Consiglio Direttivo.
Il socio che cessi di far parte dell’associazione per qualsiasi motivo perde ogni diritto al fondo comune.
ARTICOLO 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO.
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
Entro il 30 Aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea per l’approvazione.
ARTICOLO 7 – I SOCI.
I soci dell’Associazione si distinguono in soci fondatori ed ordinari.
Sono soci fondatori coloro i quali abbiano partecipato alla costituzione dell’Associazione. Questa qualità sarà conservata vita natural durante, a meno che non recedano o siano esclusi dall’Associazione per indegnità, che dovrà essere votata dall’Assemblea dei soci e avere il voto favorevole di tutti gli altri soci fondatori.
Sono soci ordinari le persone fisiche che, professandosi cristiane e condividendo gli scopi dell’associazione, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l’ammissione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione a socio, ne viene data comunicazione all’interessato senza che vi sia obbligo da parte del Consiglio Direttivo
di motivare le ragioni che hanno causato il rigetto stesso.
I Soci hanno diritto:
- di voto, se maggiori di età, nelle assemblee dell’associazione per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
- di partecipare all’attività dell’associazione, contribuendo alla determinazione delle scelte sia organizzative che di indirizzo e concorrendo all’elezione dei membri degli organi dell’associazione.
- di essere eletti a ciascuna carica interna dell’associazione, salvo i requisiti previsti per la nomina di ciascun organo;
- di prendere visione in ogni momento dei libri dell’associazione, dei libri contabili, dei verbali delle riunioni di tutti gli organi dell’associazione;
- di ricevere eventuali riviste o pubblicazioni relative all’attività editoriale eventualmente svolta da parte dell’associazione.
I Soci hanno il dovere:
- di osservare le norme del presente statuto e delle delibere adottate dagli organi dell’associazione;
- di garantire l’unità operativa dell’associazione e di astenersi dal compiere qualsiasi azione che possa esserle di nocumento;
- di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- di rispettare le norme di convivenza cristiana;
- di effettuare il pagamento della quota annua associativa secondo i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita ai sensi dell’art . 5 senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti e prerogative all’interno dell’associazione.
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima della scadenza dell’anno sociale;
- per il ritardato pagamento delle quote sociali;
- per esclusione quando ricorrano gravi motivi tra i quali rientra il comportamento non conforme ai doveri sopra elencati.
La delibera di esclusione è adottata dall’assemblea, a maggioranza.
In alcun modo il socio può trasmettere la propria quota associativa a persona diversa né per atto tra vivi né per causa di morte.
Eventuali atti in deroga a tale divieto, non vincolano l’associazione e pertanto sono inefficaci verso di essa.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso attribuito ad ogni socio ed i casi di esclusione.
ARTICOLO 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione :
- l’ Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci (ordinari e fondatori) .
Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato ad un altro socio.
Ogni socio può essere portatore di non più di una delega.
Le delibere dell’assemblea vincolano tutti i soci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o dal membro più anziano per appartenenza all’associazione e, a parità di anzianità di iscrizione, dal più anziano di età. Spetta a chi presiede l’assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea.
I soci sono convocati in assemblea tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario, nonché quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei soci.
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro il 30 Aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
La convocazione dei soci dovrà effettuarsi mediante affissione dell’avviso presso la sede 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione o con avviso telefonico o per e-mail o con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
L’avviso di convocazione deve precisare l’ordine del trattarsi.
L’assemblea dei soci:
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto e fissa gli indirizzi generali per l’attività dell’associazione, nel rispetto dello scopo, dei principi e delle regole stabilite dallo statuto;
- delibera sull’eventuale scioglimento dell’associazione;
- nomina e revoca i membri del consiglio direttivo;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione dell’associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità degli organi associativi;
- delibera su quant’altro ad essa demandato dallo statuto.
L’assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei soci. In prima convocazione le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Nel caso in cui l’assemblea vada deserta, in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti.
Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese salvo quanto stabilito dallo statuto.
Per le deliberazioni di modifica dello statuto, nonché per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio dell’associazione, occorre un quorum costitutivo pari a 2/3 (due terzi) dei soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
I membri degli organi associativi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità. Tali votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’associazione, è composto dai soli soci fondatori, tranne i seguenti casi:
- dimissioni o decesso di un consigliere, nel qual caso il Presidente convocherà l’assemblea dei Soci che provvederà alla sua sostituzione, tramite voto.
- ove ritenuto dal Consiglio stesso, il Presidente convocherà l’assemblea dei soci che, su proposta del Consiglio medesimo, potrà cooptare nuovi consiglieri anche tra soci non fondatori.
Esso è composto da un numero di componenti minimo 3 massimo 5.
Al Consiglio spetta scegliere al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo le spese sostenute e documentate.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell’associazione tra i propri membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino a dimissioni o revoca e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’associazione, alla prima riunione del Consiglio stesso, provvede alla sostituzione.
Il membro eletto (cooptato) resta in carica fino alla successiva assemblea che può ratificarne la nomina o nominare un nuovo consigliere che, in caso, resta in carica fino allo scadere del mandato degli altri consiglieri.
Dalla nomina a consigliere non discende alcun compenso.
“Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria amministrazione, per il perseguimento degli scopi dell’associazione.”
Esso determina anche la misura della quota d’iscrizione e della quota associativa annuale.
A ciascun membro del Consiglio, il Presidente può attribuire una delega specifica per compiti e funzioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce con un preavviso, anche mediante fax o telefono, di almeno 5 ( cinque) giorni tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE.

Il Presidente dirige l’attività dell’associazione e ne assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo, nei limiti delle direttive generali fissati dall’assemblea dei soci.
Al fine di garantire il rispetto ed il perseguimento dello scopo istituzionale, il Presidente dev’ essere scelto tra i soci fondatori, così da garantire quell’ unità di intenti che è alla base dell’associazione.
Il Presidente è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha la rappresentanza legale e processuale dell’associazione.
Egli dura in carica fino a rinuncia all’ufficio o revoca; cura l’esecuzione dei deliberanti dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente conferisce deleghe all’interno del Consiglio e, in particolare alla pubblicazione di riviste, conferisce incarichi di direzione editoriale, anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vicepresidente, anch’egli in carica fino a dimissioni o revoca, o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo e, a parità di anzianità d’iscrizione, dal più anziano d’età.
ARTICOLO 12 - LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
E’ compito del Consiglio Direttivo istituire ed aggiornare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea ed ogni altro libro previsto dalla normativa vigente in relazione all’attività svolta.
ARTICOLO 13 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE.
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea che contestualmente e obbligatoriamente dovrà individuare quali soggetti a cui destinare il patrimonio residuo:
- altra “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”;
- ai fini di pubblica utilità ( previo parere dell’ Authority da istituirsi con apposito decreto ) ;
- diversa destinazione prevista dalla legge.
L’organizzazione non lucrativa di utilità sociale destinatario deve comunque risultare affine all’ associazione per finalità perseguite e per organizzazione.
ARTICOLO 14 – NORMA DI RINVIO.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le norme previste dal d. Lgs 4 dicembre 1997 n 460 e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.

Ultimo aggiornamento (Sabato 16 Agosto 2008 18:43)

 
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